Regolamento
Articolo 1.
SCOPO ED AMBITO DI APPLICAZIONE
Il Regolamento di mediazione contraddistingue la struttura stessa dell’Organismo privato istituito dalla CELDAM Srl e rappresenta un’applicazione operativa delle previsioni contenute nel Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 e del D.M. n.180 del 18 ottobre 2010. Il Regolamento di Mediazione disciplina la procedura dell’attività di mediazione devoluta alla CELDAM Srl per la risoluzione di ogni controversia in materie civile e commerciale relativa ai diritti disponibili delle parti, secondo le previsioni del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, del D.M. 18 ottobre 2010 n. 180, di ogni loro successiva modifica o integrazione e di ogni normativa ad esso collegata. Il procedimento di mediazione finalizzato alla conciliazione mira a proporre una definizione negoziale e amichevole della controversia insorta tra le parti, e si attiva, come previsto dall’art. 5, D.Lgs. 28/2010 in presenza di:
a) un accesso volontario al servizio;
b) un tentativo di mediazione quale condizione di procedibilità;
c) una clausola di mediazione inserita all’interno di un contratto, atto costitutivo, statuto di un Ente;
d) un invito del giudice;
e) ogni altra convenzione o documento sottoscritto tra le parti che prevedano in modo espresso la possibilità di far ricorso al procedimento di mediazione. In tali casi, le parti che vorranno fruire del servizio di mediazione dell’Organismo, dovranno sottostare alle regole e ai principi sanciti nel presente Regolamento.
Il Regolamento di mediazione da applicare e osservare è quello vigente al momento del deposito della domanda di mediazione presentata dalla parte istante o congiuntamente dalle parti in conflitto. La CELDAM Srl si impegna a comunicare al Responsabile degli organismi presso il Ministero della Giustizia ogni variazione al presente Regolamento.
Articolo 2.
ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA
2.1 La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia La parte istante o le parti, nel caso di domanda congiunta, devono compilare una domanda di mediazione, utilizzando i modelli disponibili presso le sedi della società CELDAM Srl o sul sito web www.celdam.it, che deve essere depositata o spedita con lettera raccomandata a/r o con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, unitamente alla copia di un valido documento di riconoscimento, alla segreteria della CELDAM Srl, avente il seguente contenuto:
a) nomi, indirizzi, recapiti telefonici, numeri di fax, e-mail e quant’altro possa servire a rintracciare e contattare le parti della controversia;
b) una descrizione dei motivi del contendere con le richieste della parte che attiva la procedura o, se trattasi di domanda congiunta, le richieste di tutte le parti;
c) l’indicazione del valore della controversia;
d) eventuali documenti;
e) l’eventuale procura data a un difensore;
f) l’eventuale indicazione del conciliatore, scelto tra quelli operanti nell’Organismo;
g) l’accettazione del Regolamento della CELDAM Srl e delle sue tariffe per la mediazione. La domanda di mediazione dovrà essere sottoscritta dalla parte richiedente o da tutte le parti, se la domanda è congiunta, e comporta il pagamento di un contributo per la copertura delle spese amministrative e dei diritti di segreteria;
h) il tribunale territorialmente competente. La parte nei confronti della quale è stata presentata domanda di mediazione, ove intenda aderire alla procedura di mediazione, dovrà compilare una domanda di adesione, utilizzando il modello che la Segreteria della CELDAM Srl, trasmette in allegato alla comunicazione di avvio della procedura, e depositarla o spedirla con lettera raccomandata a/r o con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, alla segreteria della CELDAM Srl, unitamente alla copia del proprio documento di riconoscimento ed alla copia del documento comprovante l’avvenuto pagamento del contributo per la copertura delle spese amministrative e dei diritti di segreteria.
2.2. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolgerà davanti all’Organismo, territorialmente competente, presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data di deposito dell’istanza, come previsto dall’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 28/2010.
2.3 Nel caso di domanda di mediazione proposta da una sola parte, il Responsabile dell’Organismo, tramite la Segreteria, designa un mediatore, scelto dal proprio elenco di mediatori professionisti che sia neutrale-imparziale-indipendente, e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, a cura della Segreteria della CELDAM Srl. Qualora l’altra parte, entro 7 giorni dall’avvenuta ricezione dell’invito alla mediazione, non comunica alla Segreteria dell’Organismo, la propria adesione (compilando il modello di adesione predisposto dalla CELDAM Srl e allegato all’invito di conciliazione), con le stesse modalità previste al punto 2.1 del presente Regolamento, o risponde negativamente, il tentativo di conciliazione si ha per fallito e il mediatore da atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione redigendo processo verbale negativo che verrà depositato nella Segreteria la quale, su richiesta di parte istante, ne rilascia copia, previa autorizzazione del Responsabile dell’Organismo.
2.4 Nel caso di domanda di mediazione proposta congiuntamente dalle parti, il Responsabile della CELDAM Srl, tramite la Segreteria, designa un mediatore, scelto dal proprio elenco di mediatori professionisti che sia neutrale-imparziale-indipendente, e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda, dandone comunicazione alle parti.
2.5 Le parti, al momento del deposito della domanda di mediazione o dell’adesione al procedimento, possono individuare congiuntamente il mediatore tra i nominativi inseriti nella lista dei mediatori professionisti che operano per la CELDAM Srl.. La lista dei mediatori è disponibile presso la Segreteria della CELDAM Srl o sul sito internet www.celdam.it.
2.6 Il mediatore designato dal Responsabile dell’Organismo deve garantire la propria neutralità indipendenza ed imparzialità oltre la propria idoneità al corretto e sollecito svolgimento dell’incarico sottoscrivendo, successivamente alla sua designazione, un’apposita dichiarazione di imparzialità di cui all’art. 14, comma 2, del D.Lgs n. 28/2010 e dell’art 5, lettera a), del D.M. n. 180/2010 e successive modifiche e integrazioni, senza la quale il procedimento di conciliazione non può avere inizio. Il mediatore si impegna inoltre a comunicare immediatamente al Responsabile della CELDAM Srl, tramite la Segreteria, delle vicende soggettive che possono avere rilevanza agli effetti della prestazione conciliativa.
2.7 Sulla nomina del mediatore le parti potranno formulare obiezioni motivate da comunicarsi per iscritto, alla Segreteria dell’Organismo, entro il termine perentorio di 3 (tre) giorni prima della data fissata per l’incontro di conciliazione. Qualora il Responsabile dell’Organismo non ritenga infondate le osservazioni proposte in merito dalle parti, a suo insindacabile giudizio, provvede alla designazione di un altro mediatore, scelto dal proprio elenco di mediatori professionisti che sia neutrale-imparziale-indipendente, dandone comunicazione alle parti tramite la Segreteria, con ogni mezzo idoneo ad assicurare la certezza dell’avvenuta ricezione, prima dell’incontro di conciliazione. In ogni caso non possono essere nominati mediatori coloro i quali si trovano in una delle situazioni di incompatibilità di cui all’articolo 51 c.p.c., che costituiscono quindi altrettante cause di ricusazione dalle parti.
2.8 Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, salva diversa volontà delle parti.. Il predetto termine decorrere dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell’art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010, non è soggetto a sospensione feriale.
Articolo 3.
AMMINISTRAZIONE DELLA PROCEDURA E TENUTA DEI REGISTRI
Le singole procedure conciliative sono amministrate, nei modi previsti dal presente Regolamento, dalla Segreteria della CELDAM Srl, sotto la direzione del Responsabile dell’Organismo. La Segreteria dell’Organismo è incaricata dal Responsabile di custodire il fascicolo di ciascuna procedura attivata e di tenere un registro, anche informatico, delle procedure di conciliazione, con le annotazioni relative al numero d’ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l’oggetto della controversia, il valore della controversia, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito, così come disposto dall’art. 12 del D.M. n. 180/2010. Il fascicolo di ciascun procedimento è conservato nella sede legale dell’Organismo, per i tre anni successivi alla chiusura del procedimento. I dati, comunque raccolti, sono trattati nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. del 30/06/2003 n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali. Le parti in lite, previo istanza alla Segreteria della CELDAM Srl, in ogni caso, hanno diritto di accesso agli atti del procedimento depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, agli atti depositati nella propria sessione separata. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate. Al Responsabile dell’Organismo compete la nomina dei mediatori, nonché la pronuncia sulla ricusazione e/o sostituzione degli stessi ed ogni altra funzione a lui demandata dal Regolamento e dal D.Lgs. n. 28/2010. Su richiesta della parte che ha depositato la domanda di mediazione, il Responsabile dell’Organismo, tramite la Segreteria, attesta per iscritto:
a) l’avvenuto deposito della domanda di mediazione;
b) l’avvenuta o mancata risposta dell’altra parte al procedimento di mediazione;
c) la decorrenza del termine previsto per la conclusione del procedimento.
Il Responsabile dell’Organismo, su istanza della parte o delle parti che hanno partecipato alla procedura di conciliazione, tramite la Segreteria, rilascia il verbale di accordo di cui all’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 28/2010 e dell’art 8, comma 2, del D.M. n. 180/2010, anche ai fini dell’istanza di omologazione del verbale medesimo. Il Responsabile dell’Organismo, tramite la Segreteria, trasmette la proposta del mediatore di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 28/2010 e dell’art. 8, comma 3, del D.M. n. 180/2010, su richiesta del giudice che provvede ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 28/2010.
Articolo 4.
IL MEDIATORE
I mediatori che operano nella CELDAM Srl, sono specialisti in tecniche di conciliazione e sono opportunamente valutati ai fini del loro accreditamento dal Responsabile dell’Organismo. I mediatori inseriti nell’elenco dell’Organismo dovranno essere in possesso di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all’art. 18 del DM 180/2010 come modificato con DM 145/2011, nonché aver partecipato, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso organismi iscritti. I mediatori non decidono la controversia, ma aiutano le parti a trovare un accordo soddisfacente per entrambe. La nomina del mediatore è fatta dal Responsabile dell’Organismo inderogabilmente, secondo le competenze professionali di ognuno, desunte dalla tipologia di laurea universitaria posseduta e/o dalle specializzazioni risultanti dai curriculum vitae depositati salvo quanto disposto nei punti 2.5, 2.6 e 2.7 del presente Regolamento. In controversie di particolare complessità, al momento del deposito della domanda di mediazione, il Responsabile della CELDAM Srl potrà nominare uno o più mediatori, senza alcun aggravio per le parti. L’eventuale formulazione della proposta conciliativa del mediatore può pervenire anche da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente. La proposta conciliativa può essere formulata dal mediatore anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione. Nell’ambito della procedura per cui è incaricato, il mediatore non agisce in alcun modo per conto o a nome della società CELDAM Srl. Il mediatore si impegna a rispettare il presente Regolamento e le norme di comportamento ad esso allegate (Allegato B), garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto alle parti in lite ed all’oggetto della controversia; a tal fine, contestualmente all’accettazione dell’incarico, il mediatore deve sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità di cui all’art. 14, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 28/2010, senza la quale la procedura di mediazione non può avere inizio, e deve dichiarare per iscritto al Responsabile della CELDAM Srl qualsiasi circostanza che possa mettere in dubbio la sua indipendenza, neutralità o imparzialità. Parimenti, il mediatore deve comunicare qualsiasi circostanza intervenuta successivamente che possa avere il medesimo effetto o gli impedisca di svolgere adeguatamente le proprie funzioni. In ogni caso non possono essere nominati mediatori coloro i quali si trovano in una delle situazioni di incompatibilità di cui all’articolo 51 c.p.c., che costituiscono quindi altrettante cause di ricusazione dalle parti. Accettato il mandato, il mediatore non può rinunciarvi se non per gravi motivi. Le eventuali dichiarazioni di rinuncia devono essere presentate alla Segreteria, che provvederà ad informare il Responsabile dell’Organismo affinchè quest’ultimo nomini un altro mediatore. La sostituzione del mediatore, che per qualunque motivo fosse impossibilitato a svolgere la sua funzione, deve avvenire a cura del Responsabile della CELDAM Srl nel tempo più breve possibile. Il mediatore non può essere parte ovvero rappresentare o in ogni modo assistere le parti in procedure di mediazione dinanzi all’Organismo presso cui è iscritto o relativamente al quale è socio o riveste una carica a qualsiasi titolo; il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino la professione negli stessi locali; non può assumere la funzione di mediatore colui il quale ha in corso ovvero ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti, o quando una delle parti è assistita o è stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che ha esercitato la professione negli stessi locali; in ogni caso costituisce condizione ostativa all’assunzione dell’incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’art. 815, primo comma, numeri da 2 a 6, del codice di procedura civile. Chi ha svolto l’incarico di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti se non sono decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali. Il mediatore, in nessun caso, può percepire compensi direttamente dalle parti.
Articolo 5.
INCONTRO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
La procedura è informale ed i presupposti fondamentali da rispettare sono la neutralità e l’imparzialità del mediatore, il cui potere rimane limitato alla facilitazione della relazione e della comunicazione tra le parti, per il raggiungimento della soluzione. Il mediatore, infatti, non è un giudice né un arbitro e non decide l’esito della controversia, che rimane di esclusiva competenza delle parti e dei loro eventuali consulenti. Per la mediazione obbligatoria e disposta dal Giudice (comma 1bis e comma 2) del D.Lgs 28/2010 le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura.
5.1 Il primo incontro sarà esperito, previo comunicazione da parte della Segreteria della CELDAM Srl, presso la sede della predetta società o presso una delle sue sedi operative regolarmente accreditata o in quella che verrà scelta congiuntamente dalle parti con il consenso del Responsabile dell’Organismo e del mediatore. Le parti partecipano all’incontro personalmente o mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri, anche attraverso sistemi di video-audio conferenza. Le parti sono libere di farsi assistere da persone di fiducia, da avvocati, da rappresentanti delle associazioni di consumatori o di categoria. In ogni caso è necessario portare a conoscenza della Segreteria della CELDAM Srl, con congruo anticipo, i nominativi di chi sarà presente all’incontro. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e invita poi le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità oggettiva di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento.
5.2 Il Responsabile dell’Organismo, nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, può nominare uno o più mediatori, scelti dal proprio elenco di mediatori professionisti che siano comunque neutrali-imparziali-indipendenti, o più ausiliari senza alcun aggravio di spesa per le parti.
5.3 Il mediatore, nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche e nel caso sia necessario ai fini della formulazione della proposta conciliativa, così come disposto dell’art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 28/2010, edotte le parti dei costi della consulenza, può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i Tribunali. Se le parti non si oppongono, accettano per iscritto la proposta del mediatore di nomina del consulente. In tal caso il mediatore, sospende l’incontro di mediazione rinviandolo di almeno 30 giorni, e informa immediatamente il Responsabile della CELDAM Srl il quale provvede a individuare, in piena autonomia, presso il Tribunale nel cui circondario si svolge l’incontro di mediazione, l’esperto competente per materia e affidargli l’incarico. Il Responsabile della CELDAM Srl, sentito l’esperto nominato, informa le parti del prevedibile onere da sostenere, salvo la finale determinazione degli onorari e delle spese a questi dovute, in base alle tariffe dell’albo di appartenenza o di altra tariffa applicabile. L’acconto e il saldo del consulente é sempre posto a carico di entrambe le parti in misura pari al 50% per ciascuna di esse e dovrà essere da queste versato immediatamente alla Segreteria della CELDAM Srl. Prima del deposito della propria consulenza, l’esperto emette regolare fattura o parcella e la deposita o trasmette alla segreteria della CELDAM Srl. Il Responsabile, ricevuta la fattura o parcella del consulente, informa le parti della quota di saldo di loro spettanza. Il procedimento resta sospeso sino all’integrale pagamento di quanto dovuto al consulente dalle parti e, se le parti non pagano, il Responsabile autorizza il mediatore a differire l’incontro prefissato per non più di sette giorni. Scaduto il predetto termine, senza che sia pervenuto il pagamento del consulente, il mediatore è autorizzato a redigere verbale negativo ritenendo che la mediazione non abbia raggiunto i suoi effetti. Se, al contrario, le parti si oppongono alla proposta del mediatore di nominare un esperto iscritto negli albi dei consulenti presso i Tribunali, quando ciò sia necessario ai fini della formulazione della proposta di conciliazione, il mediatore è autorizzato a redigere verbale negativo ritenendo che la mediazione non abbia raggiunto i suoi effetti.
5.4 Il mediatore conduce personalmente l’incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e/o separatamente. Alle parti è assicurato tutto il tempo necessario per svolgere l’incontro di conciliazione. Ove sia necessario ed utile, il mediatore, anche d’intesa con le parti, può fissare eventuali altri incontri successivi, a breve intervallo di tempo. Il procedimento di mediazione ha comunque una durata non superiore a tre mesi, a decorrere dalla data di deposito della domanda di mediazione ovvero alla scadenza di quello fissato dal Giudice per il deposito della stessa e anche nei casi in cui il Giudice dispone il rinvio della causa, ai sensi del quarto o del quinto comma dell’art. 5 del D.Lgs. n. 28 del 04/03/2010. Il procedimento di mediazione non è soggetto a sospensione feriale.
5.5 Il mediatore, se richiesto dalle parti, potrà in ogni fase del procedimento formulare, sia verbalmente che per iscritto, proprie proposte conciliative atte a definire amichevolmente la controversia. Per fare la proposta il mediatore potrà far uso delle norme di legge, dell’equità e degli usi, delle pratiche commerciali, delle prassi e di quant’altro operi nei settori di riferimento.
5.6 Le parti possono avvalersi di propri eventuali consulenti, che saranno a loro totale carico e rispetteranno i medesimi principi dettati per le parti stesse. I nomi e gli indirizzi di dette persone dovranno essere comunicati per iscritto alle altre parti ed al mediatore, con la precisa menzione se la loro nomina è da intendersi ai fini di rappresentanza e/o semplice assistenza e se il consulente scelto, in caso di rappresentanza, sia o meno investito dei poteri di transigere, fare concessioni o definire in via conciliativa la controversia.
5.7 Le parti devono evitare attacchi reciproci, tenere un atteggiamento improntato al rispetto ed alla buona fede ed impegnarsi a mantenere riservato il contenuto delle riunioni. In ogni caso le parti sono libere di abbandonare l’incontro in ogni momento.
5.8 A discrezione del mediatore o su richiesta delle parti le riunioni potranno essere congiunte tra tutte le parti e/o riservate tra il mediatore e ciascuna delle parti (non è obbligatorio rispettare il principio del contraddittorio). Il contenuto del colloquio con ogni singola parte rimarrà riservato, salvo diversa disposizione della parte interessata.
5.9 Nei casi di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legislativo, il mediatore svolge l’ incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione e la segreteria dell’organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all’esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell’art. 11, comma 4, del decreto legislativo. Alla fine della prima riunione si potrà confermare l’impossibilità di giungere ad un accordo, per cui il mediatore dichiarerà decaduto il tentativo di mediazione. Quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. La proposta di conciliazione del mediatore può essere formulata anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenza di cui all’art. 13 del D.Lgs. del 04/03/2010 n. 28.
5.10 La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto e le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l’accettazione o il rifiuto della proposta; in mancanza di risposta nel predetto termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento di conciliazione.
5.11 Se alla fine del primo incontro, o di quelli eventualmente successivi disposti dal mediatore o richiesti concordemente dalle parti, l’accordo amichevole è raggiunto, ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti, dai legali delle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. L’accordo raggiunto, anche a seguito della proposta del mediatore, dovrà essere contenuto in un documento separato, redatto e sottoscritto dalle sole parti, e allegato al processo verbale. Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’art. 2643 c.c., per procedere alla trascrizione dello stesso, la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L’accordo raggiunto, anche a seguito della proposta del mediatore, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento. Il verbale di accordo, il cui contenuto non contrario all’ordine pubblico o a norme imperative, è omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del Presidente del Tribunale su istanza di parte. Nelle controversie transfrontaliere di cui all’art. 2 della Direttiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21/05/2008, il verbale è omologato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario l’accordo deve avere esecuzione. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l’accordo che sia sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e di ordine pubblico.
5.12 Se la mediazione non riesce, il mediatore forma processo verbale, con l’indicazione della sua eventuale proposta, sottoscritto dalla parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso processo verbale, il mediatore da atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
5.13 Il processo verbale, di avvenuta o meno conciliazione, unitamente al verbale di accordo in esso allegato, viene depositato dal mediatore nella Segreteria della CELDAM Srl e il Responsabile dell’Organismo, tramite la Segreteria, ne rilascia copia alle parti che lo richiedano anche ai fini dell’istanza di omologazione, mentre una copia viene tenuta agli atti della CELDAM Srl.
5.14 Tutti gli oneri fiscali conseguenti dall’accordo eventualmente raggiunto restano a carico delle parti.
5.15 Al termine del procedimento di mediazione, il mediatore consegnerà ad ogni parte del procedimento la scheda per la valutazione del servizio di conciliazione come da modello allegato al presente Regolamento (Allegato C) . Detta scheda, contenente ‘indicazione delle generalità della parte a cui stata consegnata, dovrà essere da questa essere compilata, sottoscritta e riconsegnata al mediatore il quale provvederà a depositarla nella Segreteria della CELDAM Srl. Il Responsabile dell’Organismo, tramite la Segreteria, provvederà a trasmettere al Responsabile del registro degli Organismi abilitati a svolgere la mediazione, per via telematica e con le modalità che assicurano la certezza dell’avvenuta ricezione, la scheda per la valutazione del servizio di conciliazione, così come disposto dall’art. 7, comma 5, lettera b), del D.M. n. 180/2010.
5.16 La CELDAM Srl può avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo di reciproca collaborazione, anche per singoli affari di mediazione.
Articolo 6.
RISERVATEZZA
Qualsiasi informazione o documentazione fornita dalle parti nel corso della procedura ha carattere riservato e non può essere divulgata senza il consenso espresso della parte che l’ha fornita, fatte salve inderogabili disposizioni di legge. Il mediatore, le parti e tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intervengono all’incontro, si impegnano a non divulgare a terzi estranei i fatti e le informazioni apprese nel corso dell’incontro di mediazione. Essi si impegnano, altresì a non utilizzare, nel corso di eventuali successivi procedimenti contenziosi promossi dalle stesse parti in relazione al medesimo oggetto, le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione. Le parti, infine, si impegnano ad astenersi dal chiamare il mediatore, il personale della CELDAM Srl e chiunque altro abbia preso parte al procedimento, a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di conciliazione. Per espressa previsione legislativa al mediatore si applicano le disposizioni dell’art. 200 c.p.p. e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell’art. 103 del c.p.p. in quanto applicabili. Le eccezioni alla garanzia della riservatezza riguardano i seguenti casi, in presenza dei quali la stessa riservatezza non si ritiene operante:
a) nel caso in cui le parti e il mediatore, di comune accordo, dichiarino di rinunciare alla riservatezza del procedimento;
b) in presenza di un obbligo di legge che impone al mediatore di non applicare la riservatezza;
c) nel caso in cui sussista un pericolo per la vita e l’integrità fisica e psicologica delle persone e dei bambini;
d) in presenza di superiori esigenze di ordine pubblico.
Articolo 7.
INDENNITA’ SPETTANTI ALL’ORGANISMO DI MEDIAZIONE
7.1 L’indennità è costituita dalle spese di mediazione.
7.2 E’ dovuto da ciascuna parte, per lo svolgimento del primo incontro, un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a € 250.000,00 e di € 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, a titolo di contributo per la copertura delle spese amministrative e dei diritti di segreteria, che è versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L’importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.
7.3 Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l’importo indicato nella tabella 1 che si allega al presente atto (Allegato A).
7.4 L’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento:
a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare;
b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 28/2010;
d) nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo ad eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
7.5 Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l’importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato;
7.6 Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro;
7.7 Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile;
7.8 Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento;
7.9 Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell’organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all’articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l’organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione;
7.10 Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo;
7.11 Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento;
7.12 Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte;
7.13 Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, art. 16, D.I. 180/2010, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), art. 16, D.I. 180/2010, per le materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28/2010. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo;
7.14 Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata, sono derogabili.
Articolo 8.
SOGGETTI ESONERATI ALLE INDENNITA’ SPETTANTI ALL’ORGANISMO DI CONCILIAZIONE
Qualora le mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 28/2010, alla CELDAM Srl non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 76(L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. del 30 maggio 2002, n. 115. A tal fine la parte tenuta a depositare alla Segreteria della CELDAM Srl, al momento della presentazione della domanda, apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonchè produrre, a pena di inammissibilità se il Responsabile della CELDAM Srl lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.
Articolo 9.
TIROCINIO ASSISTITO
L’Organismo consente ai mediatori iscritti nei propri elenchi, a titolo gratuito, il tirocinio assistito previsto e reso obbligatorio dagli art. 4 e 8 d. m. 28/2010 come modificato dal d.m. 145/2011.
Articolo 9 bis.
DISCIPLINA DEL TIROCINIO E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
Al fine di consentire ai mediatori iscritti, che ne facciano richiesta, il tirocinio assistito reso obbligatorio dalla normativa vigente, al mediatore designato per il singolo affare di mediazione, vengono affiancati fino a due mediatori tirocinanti.
I mediatori tirocinanti assistono alle sessioni di mediazione, collaborano, espletano le incombenze materiali che eventualmente si possono rendere necessarie e sono vincolati agli stessi obblighi di riservatezza e di segreto professionale a cui sono vincolati i mediatori, le parti e i loro rappresentanti, ai sensi dell’art. 6 del presente regolamento e della normativa vigente in materia. I mediatori tirocinanti sono altresì sottoposti agli stessi obblighi dei mediatori e ad essi si estendono le garanzie ed il principio di inutilizzabilità sancito dal regolamento e dalla normativa in vigore.
Su richiesta dell’interessato, da depositarsi presso la segreteria dell’Organismo, il Responsabile rilascerà un attestato dal quale risulti il numero delle sessioni di mediazione cui il mediatore ha partecipato in qualità di tirocinante.
Articolo 10.
LEGGE APPLICABILE E CRITERI INTERPRETATIVI
La mediazione finalizzata alla conciliazione disciplinata dalle previsioni contenute nel decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e nel D.M. 18 ottobre 2010 n. 180 e produce effetti all’interno del nostro ordinamento giuridico e del territorio nazionale, fatte salve le previsioni comunitarie relative alla conciliazione trasfrontaliera, anche in tema di omologa dei verbali di conciliazione come titoli esecutivi. Il mediatore e i suoi ausiliari sono tenuti ad osservare il Regolamento di Mediazione e il Codice deontologico (Allegato B), esercitando la propria attività nel pieno rispetto delle regole e dei principi relativi ai propri doveri, poteri e responsabilità. L’Organismo si riserva di interpretare e applicare ogni altro principio e regola procedurale per assicurare il rapido, efficiente e serio svolgimento del procedimento di mediazione.
Articolo 11.
INTEGRAZIONE ED INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO
Nei casi non espressamente disciplinati dal presente Regolamento, competente a provvedere sarà il Responsabile della CELDAM Srl, che procederà per analogia e secondo i principi che ispirano l’intero Regolamento e nel rispetto della normativa vigente.
Articolo 12.
ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento con i suoi allegati è immediatamente in vigore. Il Regolamento o i suoi allegati possono essere modificati dalla CELDAM Srl, previa approvazione da parte del Responsabile del Registro degli Organismi. Le modifiche non hanno effetto per le procedure in corso alla data della loro entrata in vigore. In caso di cancellazione della CELDAM Srl dal registro di cui all’art. 38 del D.lgs. 5/2003 e successive modifiche e/o integrazioni di legge, i procedimenti in corso, per i quali è già stato nominato il conciliatore, saranno comunque portati a conclusione. Gli altri procedimenti saranno dichiarati chiusi.